Descrizione
Si fa presente che nel rispetto all’art. 29 del Codice della Strada:
- i proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali devono provvedere a mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni altro tipo di vegetazione, permanentemente regolati in maniera tale da evitare restringimenti della strada, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurare la piena visibilità e leggibilità della segnaletica;
- gli stessi sono inoltre tenuti a rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale.
In caso di inottemperanza, ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada e nel rispetto dell’art. 197 dello stesso codice, ogni singolo comproprietario, individualmente, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria (da € 173 ad € 694), oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a sue spese. In caso di mancato ripristino, il Comune provvederà d’Ufficio con proprio personale e mezzi addebitando la conseguente spesa ai proprietari frontisti interessati.
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Ultimo aggiornamento: 7 agosto 2025, 18:27