Descrizione
Secondo il Regolamento di Polizia Rurale in vigore i proprietari di superfici prative site nei CENTRI ABITATI e a distanza inferiore a 100 m dal limite esterno dei centri medesimi, sono tenuti ad eseguire almeno due sfalci annui così suddivisi:
- primo sfalcio entro il 15 luglio
- secondo sfalcio entro il 15 ottobre
È fatto altresì obbligo di almeno uno sfalcio annuo, da eseguirsi entro il 31 luglio, dei prati posi a distanza inferiore a 100 m da case abitate stabilmente.
Il Comune, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati, qualora il proprietario del fondo non provveda allo sfalcio entro 30 giorni dalla notifica del verbale di infrazione, laddove ed in tutti i casi in cui l’incuria possa arrecare deturpamento al paesaggio e pericolo alla sicurezza, alla salute ed all’igiene pubblica, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando, ai proprietari, le relative spese sostenute.
Si rende noto inoltre che per la mancata osservanza dei suddetto obblighi è prevista per legge l’applicazione di una sanzione amministrativa (da € 50,00 ad € 500,00), a carico di ciascuno dei singoli comproprietari dei terreni.
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2025, 10:54